Sez. 1, Sentenza n. 4731 del 11/05/1998 (Rv. 515305 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Marchio di impresa registrato - Conseguente "ius excludendi" - Contenuto e limiti (art. 6 D.Lgs. 480/92) - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
Lo "ius excludendi" derivante dal diritto sul marchio di impresa registrato, previsto dall'art. 13, vecchio testo, della legge marchi, va oggi inteso, in seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa di cui al D.Lgs. n. 480 del 1992 (funzionale all'attuazione della direttiva CEE 88/104), nel senso che il titolare del marchio non è più legittimato a vietarne l'uso a terzi, purché non risultino da questi violati i principi della correttezza professionale, il che comporta che l'uso della relativa denominazione possa legittimamente estrinsecarsi non con la precipua funzione di marchio, bensì secondo finalità meramente descrittive (in applicazione di tale principio di diritto la S.C., confermando la pronuncia della Corte di merito, ha escluso che potesse dirsi conforme alla correttezza professionale l'uso, da parte di un'azienda vinicola, per i propri prodotti, della denominazione "Fontana Candida", risultando il relativo marchio depositato fin dal 1968 da altra società - la SpA "Vini di Fontana Candida" -, e non avendo il nome utilizzato alcuna corrispondenza con quello di precise località geografiche).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2574, Regio Decr. 26/01/1942 num. 929 art. 1 bis, Regio Decr. 26/01/1942 num. 929 art. 20, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)