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Sez. L, Sentenza n. 149 del 12/01/1982 (Rv. 417835 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA O SOPPRESSIONE DELLA PENSIONE SUCCESSIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL RELATIVO DIRITTO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417835-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA O SOPPRESSIONE DELLA PENSIONE SUCCESSIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL RELATIVO DIRITTO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - CRITERI.*

Ove il diritto alla pensione d'Invalidità sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato, l'eventuale soppressione o revoca della pensione da parte dell'i.N.P.S. viene ad incidere sulla situazione già accertata dal giudice, e, in definitiva sul giudicato, cui detto istituto - come ogni altra pubblica amministrazione - ha un preciso Obbligo giuridico di ottemperare, secondo i principi generali. Pertanto, il giudice deve valutare con particolare rigore la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano l'Esercizio del potere di soppressione o di revoca, esaminando se la capacità di guadagno di cui la precedente sentenza ha accertato la riduzione entro il limite pensionabile, fissato dal primo comma dell'art. 10 del R.d.l. 4 aprile 1939 n. 636, abbia cessato di essere inferiore a detto limite.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)