Sez. L, Sentenza n. 3726 del 30/05/1983 (Rv. 428632 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - POTERE DI REVOCA "EX NUNC" - PERSISTENZA - ESERCIZIO - ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI RELATIVI - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI MERITO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - POTERE DI REVOCA "EX NUNC" - PERSISTENZA - ESERCIZIO - ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI RELATIVI - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Anche nei casi in cui il diritto alla pensione di Invalidità sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato persiste il potere di revoca ex nunc attribuito all'INPS dall'art. 10 comma secondo del R.d.l. n. 636 del 1939, poiché, correlandosi detto diritto necessariamente alla situazione di fatto oggetto dell'accertamento giurisdizionale, gli effetti vincolanti di questo permangono solo fino a quando continui ad esistere tale situazione, fermo restando, peraltro che il giudice chiamato ad esaminare le condizioni del pensionato dopo l'Esercizio del menzionato potere, deve valutare con particolare rigore la sussistenza o meno dei presupposti di questo e pervenire all'accertamento della persistenza o meno del diritto alla pensione - senza necessità di valutare il provvedimento di revoca in sè - tenendo conto anche delle infermità sopravvenute nonché della data di decorrenza della pensione nel senso che, qualora essa sia anteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 160 del 1975, la pensione stessa non può essere revocata fintanto che la capacità di guadagno rimanga ridotta a meno della metà (secondo la sentenza 6 luglio 1971 n. 160 della Corte costituzionale), con esclusione del nuovo parametro (meno di un terzo) introdotto dallo art.24 di tale legge ed applicabile esclusivamente alle pensioni con decorrenza posteriore alla data suddetta. (V 149/82, mass n 417835; (V 5453/79, mass n 402038; (V 4211/76, mass n 382884).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)