Sez. 1, Sentenza n. 11106 del 10/11/1993 (Rv. 484268 - 01)
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposte di fabbricazione - Gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) | Ditte non distributrici - Imposta sul consumo della energia elettrica - Nuove aliquote ex art. 1 legge n. 160 del 1981 - Esigibilità - Termine iniziale.
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposte di fabbricazione - Gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul)
In tema di imposta sul consumo dell'energia elettrica nei confronti delle ditte non distributrici, che presentano dichiarazione di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, le nuove aliquote, introdotte dall'art. 1 legge 27 aprile 1981 n. 160, sono esigibili dal primo dei versamenti (anche in acconto) successivo alla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, con riguardo ai consumi effettuati dopo detta data (1 maggio 1981).
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1981 num. 160 art. 1, Legge 27/04/1981 num. 160 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)