Sez. 5, Sentenza n. 16121 del 18/08/2004 (Rv. 575818 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Rimborso dell'accisa indebitamente pagata - Domanda - Termini - T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n. 504 del 1995) - Disposizione ex art.14 - Termine di decadenza biennale dalla data del pagamento - Portata applicativa "ratione temporis".
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di imposte sul consumo dell'energia elettrica, l'art. 14, comma secondo del D.Lgs. n. 504 del 1995 (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi), recuperando un termine perentorio già previsto in relazione all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali dall'art. 20 del R.D.L. n. 334 del 1939, sancisce la regola generale secondo cui il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento (l'applicazione della disposizione essendo specificamente richiamata, per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta di consumo sull'energia elettrica e delle relative addizionali, dagli artt. 56 e 60 del citato D.Lgs.), con norma innovativa rispetto all'abrogato D.M. 8 luglio 1924 (il cui art. 19 si limitava ad assoggettare il diritto al risarcimento degli errori di liquidazione, così per la finanza come per il contribuente, ad un termine quinquennale di prescrizione), ma priva di qualsivoglia disposizione di tipo transitorio relativa a fattispecie in cui il diritto al rimborso sia sorto in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Ne consegue che il termine biennale predetto (sicuramente inapplicabile anche ai rapporti pendenti all'atto della sua introduzione, pena una incostituzionalità retroattiva della norma che lo prevede, che verrebbe a generare un effetto cosiddetto "ghigliottina" quanto ai pagamenti anteriori al biennio precedente la vigenza della norma) deve ritenersi applicabile limitatamente ai rapporti instaurati successivamente alla sua introduzione, anche se concernenti diritti sorti anteriormente, giacché il diniego di ultrattività della disciplina precedente non deriva, in tale caso, da una discriminatoria uniformità di trattamento operata in presenza di situazioni soggettivamente od oggettivamente diverse, bensì dalla manifesta omogeneità sostanziale, rispetto alla nuova disposizione, della posizione di chi abbia effettuato il pagamento il giorno stesso dell'entrata in vigore del ricordato testo unico rispetto a chi un tale pagamento abbia operato in precedenza.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1995 num. 504 art. 14, Regio Decr. 28/02/1939 num. 334 art. 20, DM Finanze 08/07/1924 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)