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Sez. 1, Sentenza n. 2778 del 23/07/1969 (Rv. 342517 - 01)

CIMITERI - IN GENERE - ZONA DI RISPETTO - DIVIETO DI COSTRUIRE ENTRO 200 METRI DAL CIMITERO - IMPIANTI INDUSTRIALI - APPLICABILITA - ESISTENZA DI COSTRUZIONI AUTORIZZATE ILLEGITTIMAMENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342517-01

CIMITERI - IN GENERE - ZONA DI RISPETTO - DIVIETO DI COSTRUIRE ENTRO 200 METRI DAL CIMITERO - IMPIANTI INDUSTRIALI - APPLICABILITA - ESISTENZA DI COSTRUZIONI AUTORIZZATE ILLEGITTIMAMENTE - IRRILEVANZA.*

Il divieto di costruire entro il perimetro di 200 metri dal cimitero, posto dall'art. 338 tu 27 luglio 1934, n. 1265, si estende anche alle costruzioni industriali, ed impedisce che il suolo che ne e colpito possa qualificarsi edificatorio, anche se nella zona di rispetto esistano o siano in corso costruzioni illegittimamente autorizzate. (V. 2249-57).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)