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Sez. 1, Sentenza n. 3482 del 04/08/1977 (Rv. 387054 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - TERRENO COMPRESO ENTRO IL PERIMETRO DI DUECENTO METRI DA UN CIMITERO - EDIFICABILITA - ESCLUSIONE - ESISTENZA NELLA ZONA DI COSTRUZIONI ABUSIVE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387054-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - TERRENO COMPRESO ENTRO IL PERIMETRO DI DUECENTO METRI DA UN CIMITERO - EDIFICABILITA - ESCLUSIONE - ESISTENZA NELLA ZONA DI COSTRUZIONI ABUSIVE - IRRILEVANZA.*

Il divieto di costruire entro il perimetro di duecento metri da un cimitero, posto dall'art 338 del testo unico delle leggi sanitarie (RD 27 luglio 1934 n 1265), non puo trovare deroghe di fatto, ma puo essere eliminato solo in forza di regolare procedura amministrativa (delibera del prefetto, su richiesta del consiglio comunale e conforme parere del consiglio sanitario provinciale). Pertanto, al fine della Determinazione dell'indennita espropriativa, un terreno compreso nell'indicata zona di rispetto non e qualificabile come edificatorio sulla sola base della circostanza che nella zona medesima esistano costruzioni illegittimamente realizzate. (V 2778/69, mass n 342517).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)