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Sez. 3, Sentenza n. 6858 del 21/06/1993 (Rv. 482841 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - In genere | Estremi ex art. 6 legge n. 203 del 1982 - Impiego di macchine agricole - Rilevanza ai fini del computo delle giornate lavorative necessarie - Carattere esclusivo dell'attività coltivatrice - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482841-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - In genere

L'art. 6 legge 3 maggio 1982 n. 203, nel definire il coltivatore diretto, si limita a stabilire che la forza lavoro del coltivatore e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento all'esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate, che di conseguenza restano irrilevanti ai fini della sussistenza della qualità di coltivatore diretto.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)