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Sez. 3, Sentenza n. 11767 del 24/11/1997 (Rv. 510333 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Nozione - Ex art. 6 della legge n. 203 del 1982 - Requisito del terzo, almeno, della forza lavorativa sua e della famiglia - Concomitante esclusività dell'attività coltivatrice - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510333-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

L'art. 6 Legge 3 maggio 1982 n. 203 nel definire il concetto di coltivatore diretto si limita a stabilire che la forza lavorativa sua e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la sua coltivazione anche dell'impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)