Sez. L, Sentenza n. 5095 del 16/10/1985 (Rv. 442414 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RISERVA PER MUTILATI E INVALIDI DELLA METÀ DEI POSTI DISPONIBILI EX ART. 11, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - SOVRAPPOSIZIONE ALLA DISPOSIZIONE GENERALE EX PRIMO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - DATORE DI LAVORO CON PIÙ DI 35 DIPENDENTI - OBBLIGO DI ASSUNZIONE PER UNA ALIQUOTA COMPLESSIVA DEL 15 PER CENTO DEL PERSONALE - SUSSISTENZA - POSSIBILITÀ DI RICHIESTA NOMINATIVA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RISERVA PER MUTILATI E INVALIDI DELLA METÀ DEI POSTI DISPONIBILI EX ART. 11, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - SOVRAPPOSIZIONE ALLA DISPOSIZIONE GENERALE EX PRIMO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - DATORE DI LAVORO CON PIÙ DI 35 DIPENDENTI - OBBLIGO DI ASSUNZIONE PER UNA ALIQUOTA COMPLESSIVA DEL 15 PER CENTO DEL PERSONALE - SUSSISTENZA - POSSIBILITÀ DI RICHIESTA NOMINATIVA - IRRILEVANZA.*
In tema di assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 482 del 1968 la riserva per i mutilati e gli invalidi della metà dei posti disponibili, quali quelli indicati al secondo comma dell'art. 11, non si sovrappone alla disposizione generale contenuta nel primo comma dello stesso articolo che continua a trovare normale applicazione, di guisa che il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze più di 35 dipendenti ha comunque l'Obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette per un'aliquota complessiva del 15% del personale in servizio, sia nel caso in cui non sia prevista nell'organico dell'azienda l'esistenza di posti da destinarsi in riserva agli invalidi ed ai mutilati, sia nel caso in cui il numero di tali posti sia inferiore al numero degli invalidi da assumere; né tanto meno tale Obbligo può ritenersi escluso dalla possibilità, riconosciuta al datore di lavoro dall'art. 16, sesto comma, legge citata, di richiedere nominativamente l'avviamento di persone di fiducia che (quali custodi, portieri, magazzinieri) rientrano nella riserva predetta, possibilità che - in quanto costituente una mera facoltà - non può limitare l'estensione dell'Obbligo di assunzione gravante sul datore di lavoro. (V 3536/85, mass n 441005; (V 5207/81, mass n 415992).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)