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Sez. L, Sentenza n. 5207 del 03/10/1981 (Rv. 415992 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - ASSUNZIONE VOLONTARIA DI UN LAVORATORE PROTETTO - EFFETTI EX LEGGE N. 482 DEL 1968 - LAVORATORE RIENTRANTE NELLE CATEGORIE EX ART. 9 DELLA CITATA LEGGE E GIÀ OCCUPATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA - COMPUTO AI FINI DELL'ESAURIMENTO DELLA ALIQUOTA DI RISERVATARI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415992-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - ASSUNZIONE VOLONTARIA DI UN LAVORATORE PROTETTO - EFFETTI EX LEGGE N. 482 DEL 1968 - LAVORATORE RIENTRANTE NELLE CATEGORIE EX ART. 9 DELLA CITATA LEGGE E GIÀ OCCUPATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA - COMPUTO AI FINI DELL'ESAURIMENTO DELLA ALIQUOTA DI RISERVATARI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*

Nel vigore della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione volontaria di un lavoratore appartenente ad una categoria protetta non equivale all'assunzione obbligatoria dello stesso, come era, invece, nel vigore della legislazione anteriore. Pertanto, i lavoratori protetti da tale legislazione e rientranti altresì nelle categorie privilegiate elencate dall'art. 9 della citata legge n. 482 del 1968, ove occupati alla data di entrata in vigore di questa, sono computabili ai fini dell'esaurimento dell'aliquota di riservatari prevista dall'art. 11, primo comma, della stessa legge, se la assunzione di essi sia avvenuta non già volontariamente, ma attraverso le particolari procedure di assunzione imposte dalle leggi anteriori.*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 9 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)