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Sez. 1, Sentenza n. 2591 del 19/07/1968 (Rv. 335065 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - DISCIPLINA DELL'ORDINARIO PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1968-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335065-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - DISCIPLINA DELL'ORDINARIO PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE - APPLICABILITA.*

Nel procedimento avanti le commissioni tributarie e applicabile, ai fini della Determinazione dei provvedimenti impugnabili, la medesima disciplina dell'ordinario processo di cognizione, trattandosi di regole generali che, in Mancanza di una deroga espressa o tacita, valgono anche per il processo tributario suindicato. Conseguentemente, sono impugnabili mediante ricorso alla commissione tributaria di grado superiore soltanto le sentenze, e cioe i provvedimenti decisori con i quali il giudice, al fine di dirimere una lite, procede all'accertamento del regolamento giuridico di un determinato rapporto e, di conseguenza, afferma o nega l'esistenza di una concreta volonta di legge che assicuri ad una delle parti il bene che costituisce l'oggetto della contesa e sul quale si determina la contrapposizione degli opposti interessi invece, non sono autonomamente impugnabili i provvedimenti di carattere ordinatorio, perche, essendo diretti soltanto a regolare il corso del procedimento, ed essendo inoltre, revocabili o modificabili dallo stesso giudice che li ha emessi, non sono idonei a pregiudicare direttamente la decisione finale e a determinare, quindi, uno stato di soccombenza.*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)