Sez. 1, Sentenza n. 940 del 07/04/1970 (Rv. 346384 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - NORMATIVA DEL PROCESSO CIVILE- APPLICABILITA - LIMITI - RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO - RISPONDENZA DEL PRONUNCIATO AL CHIESTO - OBBLIGATORIETA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - NORMATIVA DEL PROCESSO CIVILE- APPLICABILITA - LIMITI - RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO - RISPONDENZA DEL PRONUNCIATO AL CHIESTO - OBBLIGATORIETA.*
Al procedimento davanti alle commissioni tributarie sono applicabili, in linea di massima, le norme che regolano il processo civile, sempreche non si oppongano ragioni derivanti dal sistema proprio del procedimento stesso, e manchino norme particolari. Devono essere pero in ogni caso osservati i principi fondamentali del processo, fra i quali vanno annoverati il rispetto del contraddittorio e la rispondenza del pronunciato al chiesto (art 112 cod proc civ). (V 2591-68, massima n 335065).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 284, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)