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Sez. 1, Sentenza n. 940 del 07/04/1970 (Rv. 346384 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - NORMATIVA DEL PROCESSO CIVILE- APPLICABILITA - LIMITI - RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO - RISPONDENZA DEL PRONUNCIATO AL CHIESTO - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1970-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346384-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - NORMATIVA DEL PROCESSO CIVILE- APPLICABILITA - LIMITI - RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO - RISPONDENZA DEL PRONUNCIATO AL CHIESTO - OBBLIGATORIETA.*

Al procedimento davanti alle commissioni tributarie sono applicabili, in linea di massima, le norme che regolano il processo civile, sempreche non si oppongano ragioni derivanti dal sistema proprio del procedimento stesso, e manchino norme particolari. Devono essere pero in ogni caso osservati i principi fondamentali del processo, fra i quali vanno annoverati il rispetto del contraddittorio e la rispondenza del pronunciato al chiesto (art 112 cod proc civ). (V 2591-68, massima n 335065).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 284, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)