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Sez. 1, Sentenza n. 5105 del 25/05/1994 (Rv. 486762 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Riunione dei processi | Decisioni rese fra le stesse parti e riguardanti identiche questioni - Impugnazione con un unico atto - Ammissibilità - Giudice dell'impugnazione - Giudizi - Riunione - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486762-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Riunione dei processi

Nel procedimento davanti alle Commissioni Tributarie è consentita la impugnazione con un unico atto e per motivi unitari di più distinte decisioni, qualora queste siano rese fra le medesime parti e riguardino identiche questioni, senza che la condizione della identità delle parti possa ritenersi mancante allorché due delle decisioni siano state emesse nei confronti di due soggetti e la terza sia stata emessa nei confronti di uno solo degli stessi. Nella suddetta ipotesi legittimamente il giudice della impugnazione dispone la riunione dei giudizi, atteso che la proposizione di un unico atto di impugnazione avverso distinte pronunzie non realizza la riunione dei relativi procedimenti (competendo questa esclusivamente al giudice) ma determina la instaurazione di distinti procedimenti aventi ciascuno una propria autonomia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)