Sez. 5, Sentenza n. 10499 del 03/07/2003 (Rv. 564768 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Impugnazione di più decisioni con un unico atto - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, deve ritenersi ammissibile - in deroga alla regola generale di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa - l'impugnazione, con un unico atto di appello, di più pronunce relative a distinti procedimenti, allorché queste siano state rese tra le stesse parti ed abbiano trattato identiche questioni (circostanze che avrebbero consentito la proposizione di un unico ricorso avverso i distinti atti impositivi), e purché, inoltre, nel detto unico atto le sentenze impugnate cumulativamente siano espressamente indicate, con manifestazione non equivoca della volontà di impugnarle tutte (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della commissione regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello cumulativo proposto dall'ufficio tributario avverso due sentenze di primo grado, nonostante che queste fossero state rese tra le stesse parti, concernessero identiche questioni relative ad un unico rapporto d'imposta - INVIM pretesa in ordine ad un unico atto di compravendita -, e nell'atto di appello l'ufficio avesse esplicitamente indicato le due decisioni, con chiara espressione della volontà di impugnarle entrambe).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)