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Sez. 2, Sentenza n. 400 del 12/01/2005 (Rv. 578598 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI | Natura - Nuova costruzione - Configurabilità - Conseguenze - Disciplina sulle distanze diversa da quella in vigore al momento della costruzione preesistente - Applicabilità alla sopraelevazione - Necessità - Criterio della prevenzione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Costruzione sul confine - Condizioni - Fattispecie. .
Stato
decisa il 2005-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578598-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI

In materia di distanze legali fra edifici, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando la modifica della volumetria del fabbricato con aumento della sagoma di ingombro, costituisce nuova costruzione, soggetta alla disciplina sulle distanze legali in vigore al momento della sua effettuazione. Ne consegue che, qualora tale normativa sia diversa da quella prevista per la costruzione originaria, il preveniente non potrà sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione, non trovando applicazione il criterio della prevenzione, che - nel caso di costruzione sul confine - impone a colui che edifica per primo di costruire in corrispondenza della stessa linea di confine su cui ha innalzato il piano inferiore oppure a distanza non inferiore a quella legale, in modo da non costringere il prevenuto ad elevare a sua volta un immobile a linea spezzata. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la costruzione di una mansarda realizzata in sopraelevazione dell'edificio preesistente a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dallo strumento urbanistico in vigore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)