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Sez. 1, Sentenza n. 948 del 17/02/1981 (Rv. 411472 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI - OBBLIGAZIONE CONTRATTA DALL'IMPRENDITORE SENZA LA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO VERSO UN PROFESSIONISTA PER ASSISTENZA LEGALE NEL CORSO DELLE PREDETTE PROCEDURE - PASSIVITA DEL PATRIMONIO DELL'IMPRENDITORE - CONFIGURABILITA - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO - INSINUAZIONE DELLA PREDETTA OBBLIGAZIONE AL PASSIVO - AMMISSIBILITA - SUCCESSIVO CONCORDATO FALLIMENTARE - OPPONIBILITA ALL'ASSUNTORE ED AL GARANTE.*
Stato
decisa il 1981-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411472-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI - OBBLIGAZIONE CONTRATTA DALL'IMPRENDITORE SENZA LA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO VERSO UN PROFESSIONISTA PER ASSISTENZA LEGALE NEL CORSO DELLE PREDETTE PROCEDURE - PASSIVITA DEL PATRIMONIO DELL'IMPRENDITORE - CONFIGURABILITA - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO - INSINUAZIONE DELLA PREDETTA OBBLIGAZIONE AL PASSIVO - AMMISSIBILITA - SUCCESSIVO CONCORDATO FALLIMENTARE - OPPONIBILITA ALL'ASSUNTORE ED AL GARANTE.*

L'obbligazione contratta dall'imprenditore senza l'autorizzazione del giudice delegato, verso un professionista, per assistenza legale nel corso delle procedure dell'amministrazione controllata e del concordato preventivo, pur non integrando un debito della massa, in relazione alla Mancanza di detta autorizzazione, costituisce una passivita del patrimonio dello imprenditore medesimo, con la conseguenza che, in caso di sopravvenuto fallimento, il correlativo credito, con il competente privilegio, e insinuabile al passivo, come ogni altro credito anteriore alla dichiarazione di fallimento, e puo essere fatto valere, ove intervenga il concordato fallimentare, anche nei confronti dell'assuntore e del garante del concordato stesso, secondo le regole dettate dagli artt 135 e 184 del RD 16 marzo 1942 n 267. (V 353/79, mass n 396449; (V 395/78, mass n 389694).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 191 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)