Sez. 1, Sentenza n. 613 del 31/01/1986 (Rv. 444185 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - INDAGINE COMPARATIVA - NECESSITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - INDAGINE COMPARATIVA - NECESSITÀ.*
L'istituto dell'adozione speciale è preordinato alla tutela del preminente interesse del minore a vedersi assicurata la possibilità di crescere in una famiglia accogliente ed affettuosa, pertanto nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità emessa nei confronti di un minore da tempo lontano dai genitori è necessario procedere ad un'indagine comparativa fra la situazione che il minore stesso lascerebbe e quella che troverebbe presso la famiglia di origine, in caso di revoca di detta dichiarazione, con riguardo al solo interesse dell'adottando ed a prescindere da ogni valutazione delle eventuali colpe dei genitori. (Conf 2830/85, mass n 440597; (Conf 132/81, mass n 411472).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)