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Sez. U, Sentenza n. 6587 del 08/11/1983 (Rv. 431311 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - IN GENERE - GESTIONE DIRETTA E PERSONALE DELL'ESERCIZIO E DEI BENI PATRIMONIALI AD ESSO INERENTI DA PARTE DEL TITOLARE DI FARMACIA - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431311-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - IN GENERE - GESTIONE DIRETTA E PERSONALE DELL'ESERCIZIO E DEI BENI PATRIMONIALI AD ESSO INERENTI DA PARTE DEL TITOLARE DI FARMACIA - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

Il principio, secondo il quale il titolare di farmacia, sotto pena di decadenza, deve avere la gestione diretta e personale dello Esercizio e dei beni patrimoniali ad esso inerenti, secondo la disciplina dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e dell'art. 14 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275, può trovare eccezionale deroga, per ragioni di salute, per un periodo di soli tre mesi (salvo successiva proroga su intervento del medico provinciale), ed a condizione che il sostituto del farmacista impedito attenda personalmente alla direzione e conduzione dell'Esercizio. Ne consegue la nullità, per violazione delle citate norme imperative, del contratto che affidi ad altri quella gestione per un periodo di tempo che prescinda dalle vicende della malattia del titolare, o che superi gli indicati tre mesi, così come dal contratto che preveda un'affitto di azienda a persona estranea alla conduzione personale della farmacia stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 11, DPR 21/08/1971 num. 1275 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)