Sez. 4, Sentenza n. 8439 del 24/04/1996 Ud. (dep. 14/09/1996) Rv. 206297 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Motivazione sul punto - Obbligo del giudice - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (nella specie, per il reato di guida in stato di ebbrezza) deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura, si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti da poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 186 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)