Sez. 5, Sentenza n. 8879 del 13/04/2007 (Rv. 597206 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI | Criterio - Art. 59, primo comma, t.u.i.r. - Errore nella redazione dell'inventario - Correzione - Modalità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI
In tema di redditi d'impresa, la corretta valutazione delle rimanenze deve aver luogo nell'inventario secondo il criterio imposto dall'art. 59, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed in tal senso confluire nel conto dei profitti e delle perdite, dovendosi l'eventuale errore presente nella redazione dell'inventario ritenere corretto soltanto dall'esposizione delle rimanenze nel conto dei profitti e delle perdite secondo le modalità indicate dalla detta norma.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)