Sez. 5, Sentenza n. 12754 del 30/05/2007 (Rv. 600104 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI | Affitto dell'azienda - Acquisto da parte dell'affittuario delle merci in magazzino "al costo" - Contestazione dell'ufficio dell'importo indicato in fattura - Ricorso al criterio di valutazione delle rimanenze ex art. 59 t.u.i.r. - Legittimità - Fattispecie - Conseguenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI
In tema di redditi d'impresa, e con riguardo alle valutazione delle rimanenze, in ipotesi di affitto dell'azienda, il riferimento del contribuente all'acquisto "al costo" delle "merci di proprietà del locatore giacenti in magazzino" rende logica l'evocazione del prezzo pagato a suo tempo dal venditore - attuale locatore dell'azienda - per l'acquisto di quella merce, rappresentando quel prezzo per lo stesso un costo. Nell'ipotesi di contestazione, da parte dell'ufficio finanziario, della corrispondenza dell'importo indicato in fattura con il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente alla venditrice, in sede di (necessario) accertamento di tale prezzo, l'utilizzazione, da parte del giudice del merito, del criterio di valutazione delle rimanenze di cui all'art. 59 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non costituisce un'applicazione della norma in fattispecie estranea, ma il condivisibile ricorso ad un oggettivo criterio tecnico-valutativo, idoneo (nel prudente apprezzamento del giudice del merito) a determinare anche l'elemento contrattuale (effettivo prezzo della vendita) oggetto di contrasto fra le parti.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)