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Sez. T, Ordinanza n. 2095 del 31/01/2026 (Rv. 677732-01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE | Decreto penale di archiviazione - Diversa valutazione e qualificazione da parte del giudice tributario - Ammissibilità - Fondamento - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Esclusione. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677732-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE

In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)