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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16649 del 04/08/2020 (Rv. 658694 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE | Decreto penale di archiviazione - Diversa valutazione e qualificazione da parte del giudice tributario - Ammissibilità - Fondamento - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658694-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE

In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)