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Sez. 3, Sentenza n. 1016 del 06/04/1971 (Rv. 350994 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DI DANNI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA.*
Stato
decisa il 1971-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350994-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DI DANNI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA.*

Nei giudizi aventi ad oggetto la liquidazione del danno, il valore della causa, ai fini di determinare gli onorari difensivi, deve essere calcolato con riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, e non a quella originariamente domandata. (Conf 1387'69, mass n 340128' 728'69, mass n 339012).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)