Sez. L, Sentenza n. 7176 del 05/08/1996 (Rv. 498976 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento illegittimo intimato da un'organizzazione di tendenza - Conseguenze - Disciplina ex art. 4 della legge n. 108 del 1990 - Applicabilità - Ipotesi di inefficacia del licenziamento per mancata comunicazione dei motivi - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
L'esclusione dall'ambito di applicazione della tutela reale, prevista per le organizzazioni di tendenza dall'art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108, non si estende all'ipotesi di inefficacia del licenziamento prevista dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 in relazione alla mancata comunicazione dei motivi posti a base del licenziamento stesso.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)