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Sez. L, Sentenza n. 5832 del 16/06/1994 (Rv. 487088 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Licenziamento illegittimo intimato da un'organizzazione di tendenza - Conseguenze - Disciplina ex art. 4 legge n. 108 del 1990 - Applicabilità - Esclusione nell'ipotesi di licenziamento ideologico nullo - Tutela reale ex art. 3 legge cit. - Operatività.
Stato
decisa il 1994-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487088-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere

La particolare disciplina in tema di conseguenze del licenziamento illegittimo intimato da un'organizzazione di tendenza, prevista dall'art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108 - che ha escluso, anche nel caso di superamento del livello occupazionale fissato dall'art. 2 della legge cit., l'applicazione della tutela reale nell'ipotesi di recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto - non si applica nelle ipotesi di licenziamento ideologico nullo, in relazione al quale, a norma dell'art. 3 della legge cit., opera comunque la tutela reale, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)