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Sez. 1, Sentenza n. 546 del 13/03/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163934 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTO DOMICILIARE - REATI PER CUI È CONSENTITA LA LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE DEGLI ARRESTI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163934-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTO DOMICILIARE - REATI PER CUI È CONSENTITA LA LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE DEGLI ARRESTI - CRITERI.*

Anche nell'ipotesi in cui per i reati contestati sia consentita la concessione della libertà provvisoria è sempre necessario accertare, al fine di concedere gli arresti domiciliari, gli elementi indicati nel comma secondo dell'art. 254 cod. proc. pen., cioè pericolo di fuga o pericolo per l'acquisizione della prova ovvero la pericolosità dell'imputato in rapporto alle esigenze di tutela della collettività. Si tratti, infatti, di condizioni che costituiscono criteri generali per la concessione sia della libertà provvisoria che della misura alternativa e che trovano applicazione, indipendentemente dalla mancata ripetizione nell'art. 277, terzo comma cod. proc. pen. così come modificato dall'art. 14 legge n. 532 del 1982.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 3, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)