Sez. 5, Sentenza n. 1535 del 05/02/2002 (Rv. 552080 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti pendenti ex art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994 - Applicabilità in caso di domanda di definizione della lite presentata ai sensi dell'art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall'art. 2 "quinquies" del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del 1994), non è applicabile, ai sensi del chiaro disposto del comma 10 della norma citata, nel caso di controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione conseguente alla domanda di definizione della lite presentata ai sensi dell'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)