Sez. 5, Sentenza n. 8675 del 17/06/2002 (Rv. 555083 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono fiscale ed D.L. n. 564 del 1994 - Definizione agevolata ex art. 2 "quinquies" D.L. n. 564 del 1994 - Applicabilità alle controversie relative a liquidazione di imposta suppletiva - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, rientra nella previsione della norma di favore di cui all'art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994, anche la domanda di condono relativa a controversia nascente da un avviso di liquidazione (nella specie, emesso dall'Ufficio del Registro a seguito della revoca dei benefici di cui all'art. 19 della legge n. 879 del 1996, richiesti con l'atto di compravendita dell'immobile) di imposta suppletiva, atteso che, al riguardo, la legge non introduce limitazioni in ragione del momento applicativo del tributo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)