Sez. 1, Sentenza n. 5633 del 09/06/1990 (Rv. 467625 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - RIFORMA O CASSAZIONE DI SENTENZA NON DEFINITIVA - EFFETTI SULLA SENTENZA DEFINITIVA - GIUDICATO FORMALE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - RIFORMA O CASSAZIONE DI SENTENZA NON DEFINITIVA - EFFETTI SULLA SENTENZA DEFINITIVA - GIUDICATO FORMALE - IRRILEVANZA.*
In applicazione del principio di cui all'art. 336 comma secondo cod. proc. civ., secondo il quale la riforma di una sentenza con altra passata in giudicato o la sua Cassazione estende i propri effetti ai provvedimenti ed agli Atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, nell'ipotesi in cui sia impugnata soltanto una sentenza non definitiva e non quella definitiva e tra la prima e la seconda intercorra un nesso di conseguenzialità, nel senso che l'una costituisca il presupposto logico giuridico dell'altra, gli effetti pregiudicanti determinati dalla riforma o dalla Cassazione della sentenza non definitiva si producono su quella definitiva senza che rilevi che nei confronti di quest'ultima si sia verificato il giudicato formale, trattandosi di giudicato soltanto apparente, in quanto necessariamente condizionato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente logico giuridico. (V 1293/86, mass n 444731; (V 2788/84, mass n 434826; (V 257/78, mass n 389549; (V 1925/74, mass n 370147).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)