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Sez. 2, Sentenza n. 1293 del 28/02/1986 (Rv. 444731 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA - IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ INSTAURATO AVVERSO LA SENTENZA DEFINITIVA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444731-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA - IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ INSTAURATO AVVERSO LA SENTENZA DEFINITIVA - EFFETTI.*

La Cassazione della sentenza non definitiva, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza definitiva, comporta, ove la prima di tali pronunce risulti logicamente pregiudiziale rispetto alla seconda, l'automatica caducazione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 336, secondo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso per Cassazione contro la medesima, svuotatosi di contenuto e di interesse per il venire meno del provvedimento che ne formava oggetto, deve essere dichiarato inammissibile. (nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione contro la sentenza definitiva, che aveva approvato il progetto di divisione predisposto a norma dell'art. 789 cod. proc. civ., in conseguenza della Cassazione della sentenza non definitiva con cui era stata ritenuta la divisibilità dei beni comuni). (V 3160/84, mass n 435210; (V 5781/81, mass n 416493; (V 4751/79, mass n 401329; (Conf 2788/84, mass n 434826; (Conf 5058/83, mass n 429919).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)