Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 03)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE | Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo pronunciata ex art. 615, primo comma, c.p.c. – Pignoramento eseguito successivamente - Nullità - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE
Il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile - anche di ufficio - dal giudice dell'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)