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Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019 (Rv. 654839 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Provvedimento sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Impugnazione - Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2019-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654839-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)