Sez. 1, Sentenza n. 2158 del 12/04/1979 (Rv. 398504 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE EX ART 13 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE EX ART 13 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Al fine dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, di cui all'art 13 della legge 2 luglio 1949 n 408, l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, e sulla destinazione percentuale delle sue superfici ad abitazioni, o ad uffici e negozi, va condotta non in base al progetto od alle licenze edilizie, ma alla stregua dell'oggettiva struttura e funzionalita delle singole unita al momento dell'ultimazione dell'edificio medesimo, ovvero, a seguito di accatastamento, delle classificazioni catastali definitivamente stabilite. (V 1210/78, mass n 390566).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)