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Sez. 1, Sentenza n. 2158 del 12/04/1979 (Rv. 398504 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE EX ART 13 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398504-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE EX ART 13 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Al fine dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, di cui all'art 13 della legge 2 luglio 1949 n 408, l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, e sulla destinazione percentuale delle sue superfici ad abitazioni, o ad uffici e negozi, va condotta non in base al progetto od alle licenze edilizie, ma alla stregua dell'oggettiva struttura e funzionalita delle singole unita al momento dell'ultimazione dell'edificio medesimo, ovvero, a seguito di accatastamento, delle classificazioni catastali definitivamente stabilite. (V 1210/78, mass n 390566).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)