Sez. 1, Sentenza n. 1210 del 10/03/1978 (Rv. 390566 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - CASA PER CIVILI ABITAZIONI - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - CASA PER CIVILI ABITAZIONI - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il criterio che occorre seguire per stabilire, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge n 408 del 1949, se una costruzione abbia i caratteri propri di una casa per civili abitazioni, non e quello dell'uso cui venga adibito l'immobile, ma e quello della normale destinazione risultante dalla sua intrinseca attitudine ad ospitare nuclei familiari; tale accertamento non va compiuto, ovviamente, in base al progetto o alle autorizzazioni amministrative successive, ma alla stregua dell'oggettiva struttura e funzionalita dell'alloggio al momento della sua ultimazione e, in particolare, dell'accatastamento, con il quale procedimento vengono definitivamente stabilite, in contraddittorio con gli interessati, mediante accertamento dello stato delle singole parti (in senso economico) del fabbricato e il conseguente classamento, le caratteristiche e la destinazione di ciascuna unita immobiliare. (V 1324/73, mass n 363945).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)