Sez. 3, Sentenza n. 23572 del 17/10/2013 (Rv. 628729 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Debitore esecutato - Litisconsorte necessario - Mancata partecipazione al giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
È nulla per violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., la sentenza pronunciata all'esito di opposizione all'esecuzione proposta in relazione a procedura esecutiva pendente contro soggetto diverso dall'opponente, nei cui confronti non sia stato integrato il contraddittorio. (Fattispecie relativa ad opposizione all'esecuzione proposta dal custode di un bene sottoposto dapprima a sequestro preventivo e poi a confisca penale, senza integrare il contraddittorio anche nei confronti del debitore esecutato, proprietario del bene stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)