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Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/06/1999 (Rv. 527811 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Debitore esecutato - Litisconsorte necessario - Mancata partecipazione al giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza - Rilevabilità d' ufficio, anche in Cassazione, per la prima volta - Rimessione al primo giudice per l' integrazione del contraddittorio - Necessità.
Stato
decisa il 1999-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527811-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

E nulla la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione di terzo all'esecuzione se al giudizio non ha partecipato il debitore esecutato, litisconsorte necessario, e la nullità, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. al giudice di primo grado, per provvedere all'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)