Sez. 3, Sentenza n. 3247 del 16/05/1981 (Rv. 413825 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DEFINITIVA, PER CAUSA NON IMPUTABILE AL LOCATORE, DI ASSUMERE IL GODIMENTO DELLA COSA - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO EX ART 1256 COD CIV - OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DEFINITIVA, PER CAUSA NON IMPUTABILE AL LOCATORE, DI ASSUMERE IL GODIMENTO DELLA COSA - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO EX ART 1256 COD CIV - OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
In tema di contratto di locazione d'immobile urbano, qualora, per causa non imputabile al locatore (nella specie, evento sismico), lo immobile venga a perdere, in modo non transitorio e senza possibilita di porvi rimedio con le normali opere di manutenzione, l'attitudine ad assicurare il godimento oggetto del contratto, il relativo rapporto si scioglie, per impossibilita definitiva sopravvenuta, ex art 1256 cod civ, della prestazione dovuta dal locatore, senza che - in Mancanza di una diversa regolamentazione - sia ipotizzabile un inadempimento da parte del conduttore che ometta di versare il relativo canone di locazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)