diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4119 del 10/04/1995 (Rv. 491718 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO | Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Estinzione dell'obbligazione del locatore - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491718-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO

L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto e di eseguire le riparazioni che non sono a carico del conduttore, stabilito dagli artt. 1575 e 1577, comma, primo, del cod. civ., trova un limite nella disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che essendo di carattere generale è applicabile anche al rapporto di locazione e comporta che l'impossibilità sopravvenuta e definitiva di utilizzazione della cosa locata secondo l'uso convenuto o conforme alla sua destinazione, se non sia imputabile al debitore, determina l'estinzione dell'obbligazione a carico di costui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1577

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)