Sez. 3, Sentenza n. 4119 del 10/04/1995 (Rv. 491718 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO | Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Estinzione dell'obbligazione del locatore - Configurabilità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO
L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto e di eseguire le riparazioni che non sono a carico del conduttore, stabilito dagli artt. 1575 e 1577, comma, primo, del cod. civ., trova un limite nella disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che essendo di carattere generale è applicabile anche al rapporto di locazione e comporta che l'impossibilità sopravvenuta e definitiva di utilizzazione della cosa locata secondo l'uso convenuto o conforme alla sua destinazione, se non sia imputabile al debitore, determina l'estinzione dell'obbligazione a carico di costui.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1577
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)