Sez. L, Sentenza n. 11801 del 29/11/1993 (Rv. 484531 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Ambito di applicazione - In genere | Requisito numerico costituente presupposto della tutela reale - Accertamento - Criteri - Collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie relativa a dipendente passato ad altra società del gruppo avente meno di sedici dipendenti pur continuando di fatto ad operare nell'ambito dell'organizzazione aziendale originaria costituita con l'intento fraudolento di eludere le norme sulla cosiddetta tutela reale.
Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Ambito di applicazione - In genere
Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno della autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e pertanto non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore ed una di tali società, si estendevano alla società-madre o ad altre società dello stesso gruppo, salva peraltro la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - anche al fine di accertare la sussistenza o meno del requisito numerico costituente il presupposto della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato (ex artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970) - ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società del gruppo mediante interposizioni fittizie e viceversa reali ma fiduciarie. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito - confermata dalla S.C. - ha ravvisato un intento fraudolento diretto all'elusione delle norme legali disciplinanti la tutela cosiddetta reale del lavoro subordinato in un caso in cui una lavoratrice, pur continuando di fatto ad operare nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'originario datore di lavoro, era formalmente passata alle dipendenze di un'altra società del gruppo con meno di sedici addetti, che aveva poi proceduto al licenziamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)