Sez. L, Sentenza n. 2261 del 27/02/1995 (Rv. 490762 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Collegamento societario - Insorgenza di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti diverso dalla società collegata - Esclusione - Disciplina in tema di gruppi societari e di bilancio consolidato del gruppo e disciplina delle agevolazioni finanziarie per le imprese industriali - Influenza - Esclusione - Configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - Condizioni - Accertamento giudiziale - Litisconsorzio necessario della società con qualità di datore di lavoro con la società ritenuta unica ed effettiva titolare del rapporto - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Il principio per cui il collegamento societario non comporta l'insorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti diverso dalle singole società collegate - per le quali conservano la rispettiva personalità giuridica e sono le datrici di lavoro del personale in servizio nelle imprese da ciascuna di esse esercitate - sicché non è consentito attribuire la titolarità di un rapporto di lavoro ad un soggetto diverso da quello che formalmente assume la qualità di datore di lavoro, non è superabile né con riferimento alla speciale disciplina giuridica dei gruppi societari in tema di bilancio consolidato del gruppo (art. 2429 bis cod. civ.), né in relazione alla disciplina delle agevolazioni finanziarie a favore di imprese industriali (art. 18 d.P.R. 9 novembre 1976 n. 902; art. 3 legge 12 agosto 1977 n. 675; D.L. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979 n.95); resta peraltro salva la possibilità di ravvisare un unico centro d'imputazione del rapporto di lavoro - anche ai fini della sussistenza, o meno, del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato (artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300) - ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società del gruppo mediante interposizioni fittizie, ovvero reali ma fiduciarie; ne consegue che, ove la domanda del lavoratore - interpretata sia alla stregua della sua formulazione letterale, sia, e soprattutto, in base al suo contenuto sostanziale - tenda a dimostrare l'esistenza di una situazione siffatta, il relativo accertamento comporta la necessaria partecipazione al giudizio, oltre che della società che riveste formalmente la qualità di datore di lavoro, anche della società che il lavoratore assume essere l'unica ed effettiva titolare del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2429 bis, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., DPR 09/11/1976 num. 902 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 3, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)