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Sez. 3, Sentenza n. 616 del 24/02/1969 (Rv. 338840 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - DIFFERENZA FRA CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO E MANCANZA DI QUALITA.*
Stato
decisa il 1969-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338840-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - DIFFERENZA FRA CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO E MANCANZA DI QUALITA.*

Si ha consegna di aliud pro alio, che da luogo ad un'ordinaria Azione di risoluzione del contratto, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dagli artt. 1495 e 1497 cod.civ., quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella contrattata, in quanto appartenga ad un genere diverso mentre la Mancanza di una qualita essenziale pattuita non trasforma la cosa consegnata in un'altra di genere diverso da quella contrattata, ne elimina la sua generica idoneita a soddisfare il bisogno al quale e destinata. In quest'ultima ipotesi, l'Azione va identificata in quella prevista dall'art. 1497 cod.civ., soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dall'art. 1495. (V. 2483-68, mass. N.334921 500-68, mass. N.331559).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)