Sez. 3, Sentenza n. 19140 del 29/09/2005 (Rv. 586444 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Modalità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
Allorquando l'art. 1362, primo comma, cod. civ. prevede che nell'interpretazione del contratto deve indagarsi quale sia la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, assume necessariamente come punto di partenza la ricostruzione del significato letterale delle parole usate dalle parti, sotto il profilo semantico. Ne consegue che l'operazione interpretativa supposta dall'art. 1362 postula l'esatta assunzione del significato letterale delle parole usate dalle parti e, pertanto, se tale significato è stato ricostruito erroneamente sotto il profilo linguistico, si verifica la violazione del precetto di cui a tale norma, non meno che qualora dall'interpretazione letterale si prescinda del tutto (principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo all'avverbio "espressamente", con il quale in una polizza assicurativa si era previsto dovesse avvenire il richiamo di talune "condizioni particolari").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)