Sez. 3, Sentenza n. 10615 del 30/04/2010 (Rv. 612731 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Locazione di immobile urbano adibito ad uso non abitativo - Destinazione ad uso ufficio - Pattuizione relativa - Interpretazione - Criterio di esegesi letterale - Senso comune - Implicazioni - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
In tema di interpretazione del contratto, ai fini, in particolare, della interpretazione, sotto il profilo letterale, di un contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la pattuizione della destinazione ad uso ufficio di un immobile da parte di un soggetto implica - secondo il senso comune - necessariamente che tale bene deve essere adibito ad un'attività che sia espressione dell'operare professionale (in senso lato) del soggetto e che può comportare o non contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori. (Nella specie, la S.C ha ritenuto erronea l'interpretazione del contratto operata dalla corte di merito che, nell'applicare il criterio di esegesi letterale, aveva reputato che la pattuizione della destinazione dell'immobile ad uso ufficio significasse destinazione ad una"attività volta a finalità organizzative/contabili").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)