Sez. L, Sentenza n. 1217 del 29/04/1974 (Rv. 369271 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDANNA DELL'INPS ALLE SPESE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDANNA DELL'INPS ALLE SPESE.*
Qualora nel controricorso l' INPS dichiari di avere riconosciuto il diritto alla pensione di invalidita chiesta dal lavoratore e di averne disposto la liquidazione a termini di legge e con la prescritta decorrenza ed il lavoratore ricorrente cui il controricorso risulti ritualmente notificato nulla abbia opposto, la Corte di Cassazione deve dichiarare cessata la materia del contendere, con la condanna dell'istituto previdenziale al pagamento delle spese giudiziali. (V 1646'72, mass n 358482).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)