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Sez. L, Sentenza n. 295 del 25/01/1975 (Rv. 373515 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - MALATTIE MENTALI - OBBLIGO DI ASSISTENZA DELL'INAM.*
Stato
decisa il 1975-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373515-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - MALATTIE MENTALI - OBBLIGO DI ASSISTENZA DELL'INAM.*

Il ricovero ospedaliero, attuato per la cura delle malattie mentali (legge 18 marzo 1968 n 431; legge 14 febbraio 1904 n 36), cosi come il ricovero per ragioni d'igiene e profilassi in caso di malattie infettive e diffusive, non realizza un'ipotesi di Assicurazione sociale, che, ai sensi del primo comma dell'art 5 della legge 11 gennaio 1943 n 13 8, possa escludere la generale Competenza assicurativa dell' INAM; pertanto, anche le malattie mentali rientrano tra le malattie assistibili da tale istituto, anche se gli interventi possano di fatto risultare limitati dalla concorrente procedura di ospedalizzazione a carico delle amministrazioni provinciali. (Conf 294/75).*

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1904 num. 36 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5, Legge 18/03/1968 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)