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Sez. L, Sentenza n. 3966 del 13/09/1977 (Rv. 387661 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - MALATTIE INDENNIZZABILI - INFERMITA MENTALE - INDENNIZZABILITA.*
Stato
decisa il 1977-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387661-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - MALATTIE INDENNIZZABILI - INFERMITA MENTALE - INDENNIZZABILITA.*

Tra le malattie indennizzabili dall'INAM rientra qualsiasi alterazione dello stato di salute che abbia un decorso superiore a cinque giorni e richieda l'assistenza medica o chirurgica o la somministrazione di mezzi terapeutici, onde deve ritenersi indennizzabile anche la infermita mentale che non abbia carattere congenito. Ne puo sostenersi la non indennizzabilita dell'infermita mentale in quanto coperta da altra Forma assicurativa, poiche il ricovero ospedaliero a cura della provincia, ai sensi della legge n 36 del 1904, realizza non gia una tutela assicurativa ma solo una Forma di assistenza e beneficienza. (Conf 295/75, mass n 373515).*

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1904 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 14/02/1904 num. 36 art. 2 CORTE COST., Legge 19/01/1942 num. 22 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)