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Sez. 1, Sentenza n. 10704 del 10/05/2007 (Rv. 597411 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Tariffa approvata con d.P.R. n. 645 del 1994 - Inderogabilità dei minimi - Illegittimità sotto il profilo della mancata previsione legislativa - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597411-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

La tariffa dei dottori commercialisti approvata con d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 non è illegittima, nella parte in cui prevede l'inderogabilità dei minimi (art. 7 d.P.R. cit.), sotto il profilo della mancata previsione legislativa di tale inderogabilità (che dunque contrasterebbe con la prevalenza delle previsioni contrattuali stabilita dall'art. 2233 cod. civ.), atteso che essa, pur avendo carattere regolamentare, trova il suo carattere vincolante per i terzi nello stesso art. 2233 cod. civ., che alle tariffe professionali fa rinvio, mentre la prevalenza delle previsioni contrattuali sulla tariffa, prevista dalla norma codicistica, presuppone che il compenso sia stato pattuito contrattualmente e, dunque, non ricorre in mancanza di detta pattuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DPR 10/10/1994 num. 645 art. 7, Legge 28/12/1952 num. 3060 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)