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Sez. 2, Sentenza n. 705 del 25/01/1983 (Rv. 425450 - 01)

PROFESSIONISTI - RAGIONIERI - COMPENSO PER L'OPERA PROFESSIONALE - PATTUIZIONE DI UN COMPENSO FORFETTARIO INFERIORE AI MINIMI INDEROGABILI DELLA TARIFFA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425450-01

PROFESSIONISTI - RAGIONIERI - COMPENSO PER L'OPERA PROFESSIONALE - PATTUIZIONE DI UN COMPENSO FORFETTARIO INFERIORE AI MINIMI INDEROGABILI DELLA TARIFFA - LEGITTIMITÀ.*

In tema di compenso per l'opera professionale di ragionieri e periti commerciali è legittima la pattuizione di un compenso forfettario anche se comporta la violazione dei minimi che l'art. 4 della tariffa professionale (d.P.R. 25 gennaio 1959 n. 42) prevede come inderogabili, attesa la natura di norma secondaria di tale tariffa e quindi la sua inidoneità a derogare al principio della preminenza dell'intesa pattizia sulle tariffe professionali posto dall'art. 2233 cod. civ., che può essere disapplicato solo in forza di un provvedimento di pari valore normativo recante una disciplina diversa. (V 2709/82, mass n 420565; (V 2454/81, mass n 413227; (V 2924/79, mass n 399256).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DPR 25/01/1959 num. 42 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)